Art. 9.
(Norme di produzione e di commercializzazione delle sementi).

      1. In conformità a quanto previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, possono essere utilizzati solo sementi o materiali di ri

 

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produzione vegetativa a loro volta ottenuti con il metodo biologico.
      2. Per ottenere la denominazione di semente biologica, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, le sementi devono essere state coltivate per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali, secondo il metodo di produzione biologica stabilito dal medesimo regolamento.
      3. Ai fini della presente legge è ammessa l'autoriproduzione delle sementi biologiche o di materiali di riproduzione vegetativa a loro volta ottenuti con il metodo biologico.
      4. Il controllo e la certificazione delle sementi biologiche sono demandati alle autorità di certificazione di cui all'articolo 10.
      5. Qualora non siano disponibili sementi certificate secondo il metodo biologico, possono essere utilizzate sementi convenzionali, attraverso il regime di deroga, previsto e disciplinato dal regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003.
      6. Al fine di garantire il miglioramento genetico delle sementi, è prevista la realizzazione di un apposito progetto da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la partecipazione degli istituti di ricerca agricola e dei singoli agricoltori, finanziato con una quota pari almeno al 10 per cento del totale delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 6.